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Il decreto sicurezza fra novità e critiche

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Michele Corato

Il periodo dell’anno suggerirebbe una lettura globale dei maggiori interventi legislativi del governo o, in alternativa, un’analisi di quelli possibili per l’anno venturo. L’inizio del nuovo anno, invece, è stato segnato dalle proteste verso un decreto “di bandiera”: ossia, come spesso abbiamo avuto modo di vedere con il governo in carica, un intervento fortemente voluto da una delle due componenti politiche che lo sostengono e che ne ha fatto, in fase di campagna elettorale, baluardo del proprio programma. In questo caso la provenienza deve imputarsi alla parte leghista del governo e, nello specifico, al ministro dell’Interno Salvini. Il provvedimento a cui ci si riferisce è il decreto sicurezza, denominato anche, per le predette ragioni, “decreto Salvini”. Il decreto, ufficialmente divenuto legge il 27 novembre 2018, è attualmente oggetto di aspre critiche da parte di diversi sindaci, nonché da parte di alcune Regioni. Queste critiche riguardano soprattutto alcuni punti dello stesso, in particolare le norme sull’immigrazione, che verranno analizzati dettagliatamente in seguito. L’oggetto del decreto, comunque, è ampio e spazia dalla lotta alla mafia e al terrorismo, alla sicurezza pubblica, fino ad arrivare al problema più sentito e, a detta dei più, preoccupante e allarmante, ossia quello dell’immigrazione.

In via preliminare, tuttavia, si rende necessaria una doverosa analisi su quest’ultimo punto. Non essendo qui possibile ripercorrere l’intero fenomeno migratorio che interessa l’Italia, così come praticamente ogni Paese del mondo, occorre rispondere a una domanda che probabilmente ha ronzato, almeno una volta, nella testa di tutti. Gli immigrati, invece di rischiare la vita su barconi fatiscenti e pagare fior di quattrini ad associazioni criminali, non possono prendere l’aereo? La risposta, di per sé banale e forse un po’ deludente è no. Chiaramente in Europa vige la libertà di spostamento per i cittadini comunitari e ciò può deviare il pensiero generale sui fenomeni di migrazione clandestina ma così non è, invece, per i paesi estranei all’Unione. Al fine dell’ingresso in Europa, infatti, si rende necessario un visto e quando non ci sono ragioni lavorative o di studio la scelta ricade su un visto turistico, quando ciò è possibile. Alcune particolari situazioni, come lo stato di guerra nel paese d’origine, impediscono infatti di lasciare via aereo il territorio dei singoli Stati. Salvo tali particolari ipotesi, tornando al visto che rappresenta la norma, la concessione di quello per ragioni turistiche è meramente discrezionale. Appunto su tale discrezionalità deve ricercarsi l’origine dei “viaggi della speranza” posto che il visto turistico non verrà mai rilasciato a chi non prova i propri motivi vacanzieri: cosa, per la totalità dei profughi, impossibile. Ciò detto, date le materie trattate dal provvedimento del governo e la stretta connessione con il fenomeno migratorio, è possibile proseguire nell’analisi nel dettaglio del “decreto sicurezza”.

Il ddl 840/2018

Che l’iter di approvazione di tale decreto sia stato particolarmente “burrascoso” non è certo un segreto. La scelta del governo, infatti,  è stata quella di porre la fiducia sulla sua votazione al fine di prevenire un’eventuale crisi attribuibile alla parte pentastellata del governo che, in parte, si è dimostrata critica sul contenuto del decreto. Nonostante ciò, come poc’anzi accennato, il decreto è stato approvato diventando, così, legge. I capi del decreto sono diversi e fanno riferimento, come già detto, a sicurezza urbana, terrorismo, mafia e immigrazione.

Per quanto attiene alla lotta alla mafia, le modifiche introdotte di maggior rilievo sono la possibilità per il Prefetto, nel caso di sospetti in procedure pubbliche, di nominare un Commissario Straordinario e la possibilità di affittare immobili sequestrati alla mafia a famiglie in condizioni di “disagio”. A questi provvedimenti si affianca l’apertura ai privati della possibilità di acquistare detti immobili e società. Quest’ultima disposizione è stata ampiamente criticata dalle associazioni antimafia perché lascia spazi aperti alla possibilità di riacquisto, dietro prestanomi, da parte dei precedenti proprietari. Tale ipotesi, prevista specificatamente all’art. 37 del decreto, individua precisi criteri di controllo che mirano, almeno in linea teorica, ad evitare il verificarsi di fenomeni abusivi.

Con riguardo, invece, alla sicurezza, sono stati introdotti diversi provvedimenti fra cui il potenziamento del potere dei Sindaci e Prefetti in materia di decoro urbano. In questa direzione muovono l’estensione dell’uso in prova del taser alla Polizia Locale nelle città con più di 100.000 abitanti, la previsione di un piano nazionale degli sgomberi e l’inasprimento delle punizioni per chi occupa abusivamente terreni o edifici pubblici o privati. Particolare menzione, poi, merita l’introduzione del cosiddetto “Daspo urbano”. Tale strumento, conosciuto e diffuso in materia di manifestazioni sportive, riceve in primo luogo un’estensione nella sua forma classica, diventando applicabile alle manifestazioni sportive verso i sospettati di reati di terrorismo o di altri reati contro lo Stato, poi viene esteso in situazioni e ambienti diversi rispetto al classico stadio. Il decreto prevede la possibilità di allontanare da determinate zone della città soggetti che mettono in pericolo i cittadini o il decoro urbano e inoltre, estende il Daspo in particolari eventi come fiere, mercati, spettacoli pubblici e strutture ospedaliere. Un ultimo intervento rilevante in materia è quello diretto alla reintroduzione del reato di blocco stradale che, a suo tempo, era stato declassato a illecito amministrativo. Quest’ultima previsione, diretta ad aumentare la sicurezza pubblica, si pone in contrasto “ideologico” con la recente strizzata d’occhio ai Gilet Jaunes francesi, dato che il loro modus operandi è appunto quello del blocco stradale. Ma tant’è.

Particolari disposizioni sono state previste, poi, per la prevenzione del terrorismo fenomeno, purtroppo, estremamente conosciuto in Europa. Oltre all’estensione del Daspo, di cui si è già parlato, la scelta del legislatore è stata quella di stringere, per quanto possibile, sui mezzi maggiormente utilizzati per detti aberranti fini, ossia i furgoni, come purtroppo abbiamo avuto modo di vedere, lanciati sulla folla. A tal fine, allora, si è previsto l’obbligo in capo alle società di noleggio di comunicare con “congruo anticipo” i dati di chi richiede il noleggio di veicoli commerciali al fine di consentire un controllo incrociato con i dati a disposizione delle forze dell’ordine e, nel caso in cui il soggetto abbia utilizzato dati reali, prevenire un così odioso crimine.

L’ultima, non certo per importanza ma per semplici ragioni espositive, grande area di intervento riguarda invece l’immigrazione. Diversi sono i punti di riforma promossi dal decreto sicurezza e, da taluni di questi, sono partite le aspre critiche degli ultimi giorni sfociate, come noto, nel ricorso alla Consulta da parte di alcune Regioni. Data l’ampiezza delle aree di interesse e delle normative introdotte si ipotizzava, in un primo momento, l’adozione di un provvedimento ad hoc tuttavia, infine, si è scelto di ricomprendere anche questa materia nel calderone del ddl 840 del 2018.

Immigrazione e Critiche

Il vero cuore del decreto sicurezza, materialmente riportato nella prima parte dello stesso, è rappresentato dalle molteplici previsioni in materia di immigrazione, più precisamente sulla permanenza nel territorio nazionale. Un primo punto di intervento è quello inerente all’asilo politico e alla sua “revoca” nel caso di condanna a particolari reati. L’asilo politico, in via generale, è regolato dalla Convenzione di Ginevra del 1951, recepita dall’ordinamento interno nel 2004. Lo status di rifugiato può essere concesso dalle commissioni territoriali entro trenta giorni dalla richiesta nel caso in cui il richiedente abbia fondato timore di essere perseguitato, per razza, religione opinioni, nel proprio paese di origine. A seguito delle novità introdotte si auspica l’introduzione di un procedimento “accelerato” e ciò anche attraverso l’istituzione di nuove commissioni territoriali (di cui dieci nel mese corrente). Lo status di rifugiato non può essere “sospeso” come molti sostengono, fra cui il Ministro competente, ma può venir meno o, che dir si voglia, essere “revocato”. Sul punto la Convenzione di Ginevra lascia ampi spazi di intervento agli Stati membri e, in Italia, la revoca avviene qualora lo straniero costituisca un grave pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. Tale pericolosità coincide con la condanna a uno dei delitti previsti dall’art. 407, secondo comma, c.p.p. fra cui figurano reati particolarmente gravi come l’omicidio, la strage, il terrorismo, il traffico di armi e l’associazione mafiosa. Al novero di tali reati, il decreto è intervenuto inserendo alcune ipotesi oggettivamente gravi o particolarmente diffuse ossia la violenza sessuale, lo spaccio, il furto e le lesioni aggravate a pubblico ufficiale, nonché reati “allarmanti” come la mutilazione genitale. Oltre i casi di revoca appena esposti, è previsto il diniego dello status di rifugiato in caso di rientro ingiustificato, anche temporaneo, del richiedente nel paese di origine.

Il punto che ha ricevuto maggiori critiche riguarda senz’altro la sostanziale abolizione della protezione umanitaria. Questa, di origine nazionale e non sovranazionale, veniva concessa in via residuale qualora non potesse operare lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. La protezione umanitaria, dunque, poteva essere concessa in primis quando vi fossero seri motivi di carattere umanitario o di persecuzione in caso di un’eventuale espulsione dal territorio nazionale, ma anche nel caso di mancato riconoscimento di diritti costituzionalmente garantiti nei paesi d’origine estendendosi, così, anche ad ipotesi come l’istruzione o la salute. Tale protezione aveva durata di due anni e consentiva l’accesso al lavoro e alle prestazioni sociali. Con il recente intervento è venuto meno l’istituto così come appena descritto ed è stato sostituito con una serie di protezioni particolari e diverse: la protezione speciale, fra cui rientrano casi di pericolo di torture o sfruttamento, di durata annuale, quella per calamità, della durata di sei mesi, quella inerente alle condizioni di salute la cui durata è di un anno e infine quella per particolare valore civile la cui durata è pari a due anni.

Viene poi previsto il raddoppio dei termini di permanenza presso i centri per il rimpatrio. Questi centri, dove vengono effettuate operazioni dirette ad accertare l’identità dei migranti nonché l’assenza di condanne penali, potevano trattenere i soggetti per un periodo di 90 giorni che, ora, è pari a 180 giorni. A questi devono sommarsi i 30 giorni, parimenti introdotti dal decreto sicurezza, in cui i miranti possono essere trattenuti negli hotspot.

Gli SPRAR, piccoli centri comunali per l’accoglienza, parte di un sistema decentralizzato che ha trovato riconoscimento e specifica normazione solo nel 2002, non potranno più accogliere migranti salvo i titolari di protezione internazionale e i minori non accompagnati. In ambito parimenti restrittivo si pone l’innovativa, nonché estremamente discussa, revoca della cittadinanza. Quest’ultima può essere disposta entro tre anni dalla condanna in via definitiva per un reato connesso al terrorismo o comunque all’eversione dello Stato nei confronti di chiunque abbia ottenuto la cittadinanza dopo la maggiore età. Rientrano, dunque, in questa categoria anche il coniuge di cittadino italiano, lo straniero nato in italia e ivi residente fino alla maggiore età, e comunque tutte le altre ipotesi previste dalla legge di ottenimento della cittadinanza. Infine, data la temporaneità del permesso di soggiorno, indipendentemente dall’attuale lungo iter procedurale per ottenere la cittadinanza, è stato previsto che il permesso di soggiorno, seppur utilizzabile ai fini del riconoscimento, non potrà invece essere utilizzato per l’iscrizione anagrafica. Per il conseguimento delle modifiche fin qui descritte, oltre a quelle minori non riportate, sono stati previsti appositi fondi anche, in modo specifico, per i rimpatri.

Come più volte ribadito sono molti i punti critici del decreto sicurezza e, per la maggior parte, sono riconducibili alle norme sull’immigrazione. Quelli oggetto di maggiore interesse sono la riforma degli SPRAR, la particolare revoca della cittadinanza e l’abolizione, di fatto, della protezione umanitaria. Partendo da quest’ultimo punto le critiche, condivisibili, evidenziano come le neointrodotte ipotesi siano di difficile applicazione, e in particolare la protezione speciale coinciderebbe con l’asilo politico rendendola, sostanzialmente, una mera ripetizione. Prima conseguenza di tale defalcamento sarà l’aumento di soggetti irregolari sul territorio che, privi di accesso al lavoro e ai trattamenti sociali, rischieranno di sfociare nell’irregolarità e ciò a causa del noto e difficoltoso sistema del rimpatrio. Per quanto invece riguarda la rimodulazione degli SPRAR, la critica sostiene come la manovra tagli, così, uno dei pochi modelli funzionanti di integrazione dove vengono erogati servizi di istruzione e inclusione lavorativa. Entrambe le misure, secondo tali interpretazioni, comporteranno unicamente l’aumento degli irregolari che, stante tale posizione, non potranno beneficiare di prestazioni sociali, non potranno intraprendere un lavoro e nemmeno sperare nell’assegnazione ad una SPRAR. Le proteste che hanno fatto discutere in questi giorni ed hanno visto protagoniste diverse regioni, invece, muovono da un differente punto di vista rispetto quelli fin qui accennati. La “protesta” da parte delle Regioni è partita dalla Toscana e hanno poi fatto seguito Piemonte, Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Calabria e Sardegna. Gran parte di queste mettono sotto accusa, in particolare, l’art. 13 del noto decreto laddove prevede che il permesso di soggiorno non costituisce titolo l’iscrizione anagrafica. Conseguenza diretta di questo disposto è l’impossibilità di concedere i documenti e, quindi, di accedere al servizio sanitario. Ebbene, le Regioni non potendo fornire adeguata assistenza sanitaria lamentano una lesione della propria competenza esclusiva da parte dello Stato. Parimenti un discorso simile può farsi con riguardo all’assistenza sociale e al diritto allo studio. Tale ultima posizione è condivisa dalla maggior parte delle Regioni impugnanti, tuttavia alcune di queste valutano di agire verso la violazione di trattati internazionali o, in riferimento ai fondi destinati alle SPRAR, a differenti ipotesi di violazione della competenza esclusiva.

I ricorsi già presentati, comunque, sono revocabili in qualsiasi momento dunque, nel caso di un auspicato intervento di modifica del governo, le Regioni potrebbero decidere di non proseguire.

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