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Revenge porn, la speranza di una nuova tutela

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Michele Corato

“Stai facendo un video? Bravo!

Una semplice frase, nel 2015, si trasforma in un attimo in tormentone. Tiziana Cantone, trentuno anni, diviene suo malgrado protagonista di quei quindici minuti di notorietà tanto auspicati da Andy Warhol quando, in realtà, avrebbe desiderato l’opposto. Nonostante il diritto all’oblio, alle richieste e agli appelli tanto pubblici quanto privati per la rimozione del famigerato video, la vicenda si è conclusa nel più tragico dei modi: il suicidio della donna. Per chi non lo sapesse, infatti, il video che l’ha resa tristemente nota è un video hard girato, quasi per gioco, con un coetaneo, la cui diffusione è divenuta virale e si è tradotta, da un lato, in qualche minuto di scherno, per gli spettatori, dall’altro in una persecuzione o, meglio, in una condanna. La notorietà della frase ha raggiunto livelli inaspettati: oltre alla diffusione virale del video sono sorte diverse pagine parodistiche su Facebook, fino ad arrivare alla creazione e commercializzazione di merchandising dedicato. Ovviamente un simile evento si è ripercosso in maniera diretta sulla vita privata di Tiziana che si è vista catapultata in un successo (in negativo) a livello nazionale, riconosciuta e fermata anche per strada. A nulla è valsa la sentenza a suo favore del Tribunale di Napoli per la rimozione dai social network Facebook e Youtube dei contenuti che la vedevano protagonista. Perché, si sa, una volta che un fenomeno si insedia nella cultura sociale, specialmente su internet, è difficile che esso scompaia, ancorché tale intervento sia avallato dall’autorità giudiziaria. A farne le spese, in questo caso, è stata Tiziana: simili storie, però, anche se con minor impatto mediatico, si sono verificate e si verificano in continuazione anche nelle piccole realtà di paese. Dalla vicenda appena riportata appare evidente che le tutele offerte dall’ordinamento, di livello prevalentemente civilistico laddove non si sfoci nel ricatto o nelle interferenze illecite nella vita privata, non sono sufficienti, così come non è sufficiente la normativa, di livello sovranazionale, volta a garantire il diritto all’oblio. Dall’avvento di internet e dalla diffusione generalizzata degli smartphone, la realtà si è evoluta con una velocità tale che le lacune del diritto vigente si fanno sempre più evidenti. Per raggiungere una platea di pubblico pressoché illimitata sono sufficienti pochi secondi e le conseguenze, molto spesso, non appaiono chiare, o comunque vige la falsa convinzione che uno schermo o, all’occorrenza, un falso account, possano garantire l’assoluto anonimato. Sulla volontà di interrompere tali fenomeni è stato approvato, recentemente, un apposito provvedimento che mette in gioco quello che è il principale strumento di dissuasione offerto dall’ordinamento italiano: il precetto penale.

L’emendamento sul revenge porn

L’episodio appena raccontato, così come quelli che rimangono sottaciuti al pubblico, relegati a qualche leggenda metropolitana, ha certamente influito sull’emanazione di un provvedimento ad hoc. La spinta ufficiale deve però attribuirsi, in questo caso, al Garante della privacy, che è intervenuto, recentemente, richiamando i mass media affinché si astengano dal pubblicare notizie o ne stimolino la diffusione nel caso in cui queste riguardino la sfera intima di una persona, anche se questa è un personaggio pubblico. Quanto, poi, alla locuzione revenge porn, il termine, in realtà poco conosciuto, fa riferimento alle vendette personali di coloro che diffondono un contenuto sessualmente esplicito, con protagonista un soggetto terzo senza il suo consenso per scopi, appunto, di vendetta. Il contenuto può essere dei più disparati: un filmato girato con o senza il consenso dell’altra persona, una foto inviata in privato o addirittura uno scatto rubato. Il contenuto dell’emendamento è di per sé semplice e mira alla persecuzione, attraverso la reclusione e una pena pecuniaria, di chi senza il consenso della vittima pubblichi o comunque diffonda un suo contenuto sessualmente esplicito. Questa previsione è stata inserita, ottenendo così l’approvazione della Camera, nel cosiddetto codice rosso, un disegno di legge diretto a contrastare la violenza sui minori e sulla donna. Tale risultato dovrebbe avvenire attraverso la velocizzazione dell’iter procedurale e prevedendo, in pratica, che alla ricezione di una denuncia per alcuni particolari reati – fra cui ricordiamo la violenza sessuale, i maltrattamenti in un contesto familiare o gli atti sessuali con minore – i carabinieri dovranno darne immediata comunicazione al Pubblico Ministero affinché la vittima sia sentita entro un termine di tre giorni avviando, così, immediatamente le indagini. Non deve stupire, dunque, che un emendamento su una tematica come quella della diffusione di immagini sessuali contro la volontà della vittima si instauri in un simile contesto. Tralasciando un’analisi approfondita dell’argomento, anche in riferimento alle polemiche emerse con riguardo alla difficoltà psicologica della vittima di ricostruire una violenza in periodo di tempo così breve, torniamo ora all’analisi dell’innovativa (con riferimento al’ordinamento italiano) ipotesi del revenge porn.

Il delitto del revenge porn troverà collocazione sistematica nell’art. 612-ter del codice penale e, quindi, in una linea di continuità teorica con quello di stalking. La pena prevista sarà quella detentiva, nello specifico da uno a sei anni, nonché la multa da cinquemila a quindicimila euro. Tali sanzioni verranno applicate nel caso “semplice” di chi realizza o sottrae il materiale e, successivamente, lo invia, cede, consegna, diffonde o pubblica senza il consenso. La stessa pena si applicherà anche a chi semplicemente riceve il materiale sessualmente esplicito ma partecipa alla sua cessione o diffusione allo scopo di creare nocumento alla vittima. In questo secondo caso, che estende di fatto la punibilità anche a chi semplicemente riceve il materiale, viene aggiunto l’elemento soggettivo del dolo specifico, che dovrà coincidere con la volontà di arrecare un danno al soggetto protagonista del materiale. Se volgiamo essere puntigliosi, comunque, l’ipotesi vera e propria del revenge porn, inteso nel senso stretto del termine, è questa, perché è l’unica che pone un vaglio sull’analisi delle intenzioni del soggetto agente. A differenza delle prime proposte in materia, infatti, è stato eliminato il riferimento generale dell’intera norma alla volontà di creare “un danno psicologico di ansia e isolamento nella vittima”.
Si prevede, poi, un particolare aumento della pena se il reato è compiuto dal coniuge, anche divorziato, o comunque da un soggetto legato, anche in passato, da un legame affettivo con la vittima. Una simile tecnica, comunque, è già prevista in altri delitti del codice penale fra cui, ad esempio, l’omicidio. In presenza di un legame affettivo, infatti, la vittima si trova in una posizione di minorata difesa data dall’esistenza di un rapporto che, nella teoria, dovrebbe dare sicurezza e stabilità. Di conseguenza, un crimine perpetrato in tale ambito, merita una pena maggiore sia per la condotta di fatto maggiormente riprovevole sia per la situazione di vantaggio di cui profitta l’agente. Nel caso della diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito questa sarà, con ogni probabilità, l’ipotesi più diffusa dato che, salvo i rari casi di sottrazione, la produzione di un simile materiale presuppone l’esistenza di un qualche tipo di legame affettivo. Un aumento di pena, da un terzo alla metà, è previsto anche nel caso in cui la vittima sia in uno stato di inferiorità fisica o psichica oppure sia una donna in stato di gravidanza.
Viene inoltre prevista una particolare aggravante nelle ipotesi in cui il reato sia perpetrato attraverso l’uso di sistemi informatici e telematici e ciò al fine, in linea teorica, di limitare la diffusione via web che, come premesso, può potenzialmente raggiungere livelli globali.

Il delitto, infine, sarà procedibile a querela salvo che la persona offesa sia in uno stato di inferiorità fisica o psichica o, ancora, in stato di gravidanza. Questa particolare formalità non è diretta alla minor gravità del fatto, come si potrebbe essere portati a pensare, ma è posta unicamente a tutela della vittima. In questo caso, così come nei casi di violenza sessuale, si ritiene che a dover procedere sia la vittima, il cui interesse alla persecuzione del reato potrebbe subire una battuta d’arresto rispetto ad altre motivazioni, personali, per cui la volontà di non procedere sia maggiore. In ogni caso, il termine per proporre la querela è esteso a sei mesi rispetto agli ordinari novante giorni e, una volta proposta, questa non potrà più essere ritirata.
Il segnale che deriva dall’approvazione dell’emendamento sul revenge porn è, nel complesso, un segnale positivo che mira ad aumentare le tutele dell’ordinamento in un’area che, fino ad oggi, risultava oscura. Non solo: l’Italia in questo modo si riallinea sul tema con altri Stati europei e non in cui tale tematica risulta normata già da diversi anni. Non stupisce e, anzi, non può che condividersi il plauso che diverse associazioni hanno fatto alla legge appena analizzata che costituisce un primo, fondamentale, passo nella tutela della vita privata e della dignità dei cittadini.

Occorre, infine, precisare che tale norma sarà applicabile nel caso in cui i soggetti coinvolti nelle condotte sessualmente esplicite siano maggiorenni. Non è raro, infatti, che tali fatti avvengano anche in età scolastica: ciò si può agevolmente scoprire semplicemente leggendo un quotidiano qualunque o, magari, scambiando qualche parola con i propri figli. In questo caso, ben più grave, l’ipotesi di reato è quella della diffusione o della produzione di materiale pedopornografico, già punita, nel sistema penale italiano, da diversi anni e oggetto di riforma, da ultimo, nel 2006. Oltretutto, in questi particolari casi, a differenza della nuova ipotesi testé analizzata, risulta punibile anche la semplice detenzione del materiale.

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Michele Corato

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