Negli ultimi periodi si vedono sempre di più circolare sul web numerosi video che riprendono la violenta macellazione di animali vivi, ammassati e sofferenti. Ma in Italia funziona veramente così? La risposta breve è no: prima di tutto si deve tener conto del benessere animale.
Per disciplinare la macellazione di animali in Italia, esiste il Regolamento 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”, che non si applica solo agli animali destinati al macello ma a tutti gli animali che vengono mobilitati.
Il regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi e ha come principale scopo, come si intuisce dal titolo, il benessere dell’animale durante il trasporto. Nel regolamento si legge che nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili. Inoltre la durata del viaggio deve essere ridotta al minimo e il personale deve essere formato e qualificato. Agli animali deve essere poi garantito sufficiente spazio, sia in termini di altezza che di larghezza e, se necessario, devono essere forniti acqua e mangime.
Gli animali devono presentare una idoneità al trasporto. Questo significa che non può essere trasportato alcun animale che presenta lesioni, problemi fisiologici o patologie. Non possono essere trasportati animali che non riescono a deambulare in modo autonomo e femmine in gestazione. Inoltre non è consentito trasportare animali troppo “giovani”: ad esempio i suini devono avere più di tre settimane e i vitelli più di dieci giorni.
Questo regolamento europeo è molto stringente anche riguardo ai mezzi di trasporto. Essi devono essere progettati e costruiti in modo da evitare sofferenze, proteggere gli animali da intemperie e temperature estreme, essere puliti e disinfettati, evitare che gli animali fuggano o cadano fuori, mantenere la giusta quantità e qualità d’aria e permettere ispezione. I veicoli devono essere contrassegnati con la dicitura trasporto animali vivi.
Una particolare attenzione è posta al trasporto durante i mesi caldi dell’anno: le pareti laterali del mezzo presentano aperture pari almeno al quaranta per cento della superficie totale. Per i suini si può utilizzare anche un rinfrescamento evaporativo. Vi sono poi regole che tutelano il benessere animale anche durante il carico e lo scarico dei veicoli.
Il Trattato di Lisbona del 2007 assegna al benessere animale un valore comunitario fondamentale. Agli animali viene riconosciuto lo status di esseri senzienti in grado di provare dolore. A questo proposito il Regolamento 1099/2009 indica prescrizioni relative alla protezione degli animali durante l’abbattimento.
Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenza inutili. Gli animali devono essere mantenuti a temperature idonee, protetti da ferite e con sufficiente cibo e acqua. Devono essere custoditi secondo il loro comportamento normale. Lo scarico degli animali è un momento critico per il benessere: i macelli devono disporre di stalle di sosta che garantiscano uno spazio sufficiente per gli animali con aree per l’isolamento se necessario. Il percorso per arrivare alle sale di macellazione deve essere il più possibile lineare, meglio se curvilineo, di dimensioni adatte per l’animale, con protezioni laterali piene, luminoso e con il pavimento non scivoloso. Gli animali prima di essere storditi devono essere immobilizzati individualmente per poter applicare correttamente gli strumenti di stordimento.
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Gli animali sono abbattuti solo previo stordimento. La perdita di coscienza deve essere mantenuta fino alla morte degli animali. Lo stordimento è un processo che provoca in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, talvolta il processo stesso provoca la morte. Si parla quindi di semplice stordimento per le pratiche che non provocano la morte dell’animale (elettronarcosi e proiettile captivo non penetrante). Le procedure che provocano l’effettiva morte a seguito di stordimento possono essere per dissanguamento, enervazione (taglio netto del tessuto nervoso centrale e del midollo spinale), elettrocuzione (corrente su tutto il corpo) o prolungata anossia. Per valutare l’efficacia dello stordimento si deve controllare che l’animale sia privo di coscienza e sensibilità.
Da ricordare poi che il regolamento prevede una deroga per quanto riguarda lo stordimento. Le disposizioni dell’articolo 4 non si applicano per la macellazione secondo riti religiosi a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello. Riguarda bovini, pecore e capre e presenta normative particolari.
Resta fermo il fatto che l’abbattimento e le operazioni correlate possono essere eseguite solo da persone che abbiano un adeguato livello di competenze attestato con un certificato di idoneità.
I gestori degli impianti di macellazione designano un responsabile della tutela del benessere animale ed esso dipende direttamente dal titolare del macello.
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