Guerra in Ucraina: crimini di guerra e organismi sovranazionali

Quella che doveva essere una guerra lampo o, come viene anche descritta dalla Russia, un’operazione militare speciale in Ucraina, ha ormai superato il mese dal suo inizio. Nell’evoluzione di una simile catastrofe umanitaria si è più volte invocato l’intervento di organismi sovranazionali come la Corte penale Internazionale o la Corte Internazionale di Giustizia. Lo stesso presidente americano Biden ha definito Putin un criminale di guerra salvo poi ritrattare, parzialmente, tale epiteto riconducendolo a una presa di posizione personale ma termini come genocidio e crimini di guerra sono comunque all’ordine del giorno.

I rapporti umani all’interno di una società sono normalmente regolati dalla legge che attraverso l’ordinamento giuridico concorre al mantenimento della pace sociale. La legge disciplina i rapporti civili tra privati e sanziona, attraverso lo strumento della pena, quei comportamenti antisociali e pericolosi per il naturale vivere sociale. Tali definizioni, però, possono varare nel corso di una guerra dove entrano in gioco profili di responsabilità differenti rispetto a quelli a cui siamo abituati. Particolarmente rilevante, in questi casi, è il diritto penale internazionale, diretto a perseguire crimini internazionali commessi da singoli individui. Tali crimini derivano principalmente dagli statuti dei Tribunali speciali istituiti dopo la seconda guerra mondiale come quello di Norimberga, di Tokyo, del Rwanda o di Sarajevo al quale ai quali si sono aggiunti, più recentemente, i crimini di genocidio e di tortura. Dalla parte sostanziale del diritto penale internazionale, diretta all’individuazione delle condotte criminose, si distingue quella procedurale. In quest’ottica acquistano rilievo i predetti organismi, di natura sovranazionale, istituiti allo scopo di garantire la pace attraverso la punizione di coloro che si macchiano di particolari e gravi crimini: i crimini di guerra.

Gli organismi sovranazionali

La prima organizzazione, a livello internazionale, avente giurisdizione per la punizione degli individui è la Corte Penale Internazionale. La Corte, istituita con lo Statuto di Roma che vede coinvolti 123 Paesi firmatari, è un organismo indipendente con sede all’Aja. La CPI si compone di diversi uffici e i suoi giudici sono eletti direttamente dagli Stati parte dell’accordo, scelti fra personalità dotate di particolari caratteristiche morali, di integrità ed imparzialità, restano in carica per nove anni, senza possibilità di rielezione. Gli organi inquirenti, Procuratori e Vice-Procuratori che esercitano l’azione penale in libertà e indipendenza, vengono al pari nominati dall’Assemblea degli Stati membri e la loro durata è uguale a quella dei Giudici. La CPI può attivare la propria giurisdizione se un crimine viene commesso sul territorio di uno Stato parte, ossia uno di quegli Stati firmatari dell’Accordo di Roma. Tuttavia uno Stato estraneo può invocare autonomamente la tutela della Corte così com’è avvenuto, ad esempio, in Ucraina. L’intervento della Corte può essere provocato dal Consiglio di sicurezza Onu, può provenire da una richiesta da uno Stato che ne abbia interesse o, ancora, su spontanea iniziativa di un Procuratore della Corte. Inoltre è bene ricordare che i poteri della CPI sono bilanciati con la sovranità di ogni singolo Stato, essa infatti può intervenire solo in caso di inattività, a livello nazionale, o se l’indagato ricopre una posizione tale per cui le indagini interne non potrebbero avvenire in modo genuino.

Dalla Corte Penale Internazionale deve tenersi distinta la Corte Internazionale di Giustizia la cui sede è sempre all’Aja, ma il suo scopo è quello di perseguire gli Stati, non i singoli individui.

I crimini perseguibili

Come anticipato, la Corte Penale Internazionale ha lo scopo di perseguire soggetti che hanno commesso, o che sono sospettati di aver commesso, alcuni crimini particolarmente gravi. La gravità è un elemento essenziale e determinante per l’intervento della Corte tanto che, in sua assenza, la stessa non può procedere. I crimini derivano da diversi Statuti e leggi internazionali ma, sostanzialmente, possono distinguersi in crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio e crimini di aggressione.

Sono considerati crimini di guerra tutte le violazioni della disciplina della guerra, sia essa a livello nazionale che internazionale. Sono violazioni delle regole di guerra quelle contrarie alla Convezione di Ginevra come, ad esempio, la tortura, le sevizie o gli esperimenti sui prigionieri o colpire determinati obiettivi civili laddove non vi siano giustificazioni di tipo militare. Sono riconducibili alla stessa categoria le violazioni di altri trattati o di usi internazionali fra cui l’utilizzo di armi chimiche o batteriologiche, l’attacco o l’uccisione di civili, la distruzione di ospedali e beni artistici. La Corte, in questi casi, può intervenire unicamente se le violazioni avvengono su larga scala o, comunque, se sono frutto di un unico progetto criminoso.

La nozione di crimini contro l’umanità ricomprende invece una serie di ipotesi indicate, in maniera specifica, dallo Statuto di Roma. Tali crimini sono particolari ipotesi delittuose commesse nell’ambito di un attacco esteso e sistematico contro una popolazione civile, con la consapevolezza dell’attacco. Fra questi rientrano la tratta di schiavi, la riduzione in schiavitù, la sterilizzazione forzata, la gravidanza forzata, lo stupro, la sparizione forzata, l’apartheid.

Il crimine di genocidio viene individuato e descritto per la prima volta con lo stesso statuto che ha istituito la Corte Penale Internazionale, ossia lo Statuto di Roma. Con genocidio si intende la distruzione di un popolo, di un gruppo etnico, religioso, razziale o nazionale attraverso uccisioni, lesioni, riduzione in condizioni di vita tali da distruggere l’esistenza del gruppo, adottare politiche dirette a impedire nascite o, ancora trasferire con la forza bambini del gruppo in gruppi differenti.

Particolarmente rilevanti, infine, sono i crimini di aggressione. La giurisdizione della Corte verso tali ipotesi è stata prevista solamente nel 2018, però, in questo caso è limitata ai soli firmatari dell’accordo, fra cui manca la Russia. Con crimine di aggressione si intende quello commesso da un individuo che ha determinato l’uso della forza armata da parte dello Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato o in ogni altra maniera contraria alla Carta delle Nazioni Unite. L’aggressione può sostanziarsi mediante l’impiego di forze armate, l’occupazione di territori, il blocco dei porti o il bombardamento.

Le ripercussioni in Ucraina

Per quanto riguarda l’intervento della Russia in Ucraina, diversi avvocati ucraini, associazioni di difesa e tutela dei diritti umani oltre a numerosi Paesi, fra cui la stessa Ucraina, hanno chiesto l’intervento della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte Penale Internazionale con l’obiettivo di perseguire la Russia o, comunque, il suo presidente. La Corte Penale Internazionale, tramite il procuratore generale Kamir Khan, dopo un sopralluogo ha aperto una procedura di indagine nei confronti di Vladimir Putin e, peraltro, ha convocato lo stesso Putin per un incontro formale. Del pari, una procedura di indagine è stata aperta anche nei confronti dello staff del presidente. In questa fase verranno raccolte prove come testimonianze, elementi audiovisivi per accertare la commissione di uno dei crimini di competenza della Corte, alcune di questi tristemente noti dalle immagini che da un mese ci accompagnano quotidianamente. Occorre ricordare che sono sottoposti alla responsabilità penale tutti quei soggetti coinvolti nella guerra, siano essi militari, forze armate o mercenari.

D’altro lato, la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato, in data 16/03/2022, di sospendere le operazioni militari in Ucraina. La Russia, infatti, sostiene di essere intervenuta in autodifesa a seguito del genocidio perpetrato dall’Ucraina nei confronti della popolazione russofona nel Donbass. La richiesta di sospensione, pertanto, è stata disposta nelle more dell’accertamento dei fatti posto che dal’aggressione in atto deriva un pregiudizio grave e irreparabile all’Ucraina. Tanto premesso, un intervento armato non è considerato una forma di autodifesa e, a oggi, non sono state trasmesse alla Corte prove del presunto genocidio. Non mancano, infine, invocazioni alla creazione di Tribunale speciali per i fatti che attualmente coinvolgono l’Ucraina.

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