L’assunzione di alcuni farmaci potrebbe integrare il reato di guida in stato di ebbrezza. Ecco come fare per evitare le sanzioni.
Il Codice della Strada punisce con pene più o meno severe i soggetti che guidano in stato di ebbrezza.
L’art. 186 stabilisce tre gradi di sanzioni, in base alla quantità di alcol che viene riscontrato nel sangue del conducente attraverso il cosìdetto test del palloncino.
Nel dettaglio:
- da 0,51 a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue sono previste solo sanzioni amministrative e, cioè, una multa compresa tra 170 e 543 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa da 3 a 6 mesi;
- da 0,81 a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue scattano le sanzioni penali e, nel dettaglio, l’ammenda da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi, la decurtazione di 10 punti della patente e la sospensione della stessa da 6 mesi a 1 anno;
- da 1,5 grammi di alcol per litro di sangue a salire, infine, è previsto l’arresto da 6 mesi a 1 anno, l’ammenda da 1.500 a 6 mila euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca dell’auto. Se, poi, la vettura è intestata ad un soggetto diverso da colui che ha commesso il reato, la sospensione della patente di guida è disposta per un periodo raddoppiato.
Non tutti, però, sanno che i risultati del test possono essere influenzati anche dall’assunzione di farmaci a base di alcol. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare il bugiardino e chiedere un parere al proprio medico prima di mettersi alla guida.
Ritiro della patente per chi assume farmaci? Per i giudici non esistono scusanti
La Corte di Cassazione ha specificato che non è scusabile chi assume farmaci a base di alcol e, dunque, in caso di test positivo, soggiace alle pene previste dalla legge, al pari di chiunque altro si pone alla guida in stato di ebbrezza.
È onere dell’automobilista accertarsi che i farmaci siano compatibili con la circolazione stradale, perché non può essere addotta l’ignoranza della normativa e, anzi, ricorre la colpa dell’interessato.
La circostanza che il conducente non sia un farmacista o un medico e che, dunque, non conosca nel dettaglio gli effetti collaterali di un medicinale non può salvarlo dalla sanzione. In sintesi, la punibilità per guida in stato di ebbrezza non può essere esclusa neanche in virtù dell’assunzione di qualche farmaco, se la soglia alcolemica è maggiore dei limiti imposti dal Codice della Strada.