Come si possono sommare i contributi maturati tramite i differenti sistemi previdenziali obbligatori? Possono essere sovrapposti? Proviamo a fare chiarezza.
In tema di pensioni, la legge italiana prevede l’istituto del cumulo. Introdotto nel 2012 attraverso la legge 228 e poi aggiornato nel 2016 con la legge numero 232, l’istituto consente di sommare i contributi maturati tramite i differenti sistemi previdenziali obbligatori in forma gratuita. La condizione affinché ciò avvenga, tuttavia, è che in termini temporali i contributi non siano sovrapposti.
L’aggiornamento legislativo numero 232 del 2016, inoltre, ha introdotto importanti misure relative alla pensione di inabilità: la pensione, infatti, può essere ottenuta tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni previdenziali obbligatorie, ma a due condizioni: ovvero che i periodi assicurativi, come dicevamo, non si sovrappongano e non siano coincidenti e che il richiedente non riceva già una pensione.
Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo viene quindi acquisito quando l’inabile soddisfa i requisiti di contribuzione e di assicurazione, ovvero quelli richiesti dalla forma assicurativa a cui il contribuente si è iscritto dimostrando la natura della propria inabilità attraverso una certificazione medico-sanitaria. Vediamoli nello specifico per capire ancor meglio cosa intende la legge con il termine “inabile”.
Cos’è la pensione di inabilità e quali sono i requisiti per ottenerla
In questo contesto, quando parliamo di inabilità lavorativa ci riferiamo a patologie o infortuni che comportano un livello di invalidità totale, ovvero al 100%: in altre parole, il lavoratore e contribuente inabile si trova nella totale impossibilità di svolgere qualsiasi impiego professionale e lavorativo, autonomo o subordinato ed anche se di carattere temporaneo.
Per essere riconosciuta, inoltre, l’inabilità lavorativa deve soddisfare anche uno specifico requisito di tipo contributivo: può essere certificata solo ai lavoratori che abbiano versato contributi per almeno 5 anni, 3 dei quali devono appartenere al quinquennio precedente alla presentazione della domanda.
I percettori della pensione di inabilità, dunque, non possono svolgere nessun tipo di attività professionale, né autonoma né subordinata, tanto in Italia quanto all’estero. Inoltre, per percepirla non devono essere beneficiari di alcun trattamento a sostegno della disoccupazione né essere iscritti agli albi professionali o agli elenchi anagrafici. Per maggiori informazioni ed approfondimenti, è possibile rivolgersi all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sia attraverso il sito web istituzionale sia fisicamente presso i patronati attivi sul territorio.