La legge italiana ammette le transazioni immobiliari tra parenti, salvo eccezioni. Vediamo cosa prevede se è il figlio a vendere la casa ai genitori.
Un tempo il genitore era solito comprare al figlio un appartamento con la liquidazione o i risparmi di una vita di lavoro. Oggi la musica è cambiata, con le diffuse ristrettezze economiche di cui ben sappiamo, quell’antica consuetudine è andata pressoché perduta. Ma può accadere anche che un figlio decida di vendere una casa ai suoi genitori. Si tratta di un caso-limite che potrebbe mettere in allerta il Fisco, facendo scattare i controlli di rito ed eventuali (pesanti) sanzioni.
Con gli strumenti informatici di oggi, i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate sono in grado di individuare in pochi istanti le transazioni in odore di truffa, e segnatamente di evasione fiscale. I furbetti che intendono mettere a segno un’operazione come quella sopra descritta per raggirare il Fisco si mettano l’anima in pace: verranno sicuramente scoperti. Ciò non toglie che in determinati casi la vendita di una casa al genitore è del tutto legittima. Vediamo insieme quali.
La compravendita in questione è possibile purché avvenga in modo trasparente e regolare e dietro pagamento di un congruo corrispettivo, in linea con il prezzo di mercato vigente nella zona in cui è ubicato l’immobile. Vale anche il contrario: un genitore può vendere una casa a un figlio, ma per farlo le due parti dovranno recarsi da un notaio: senza l’atto pubblico il passaggio di proprietà sarebbe nullo.
Guai però a chi si azzarda a effettuare una vendita simulata e lesiva della legittima: due casi abbastanza complessi su cui vale la pena soffermarsi. La vendita è detta simulata quando le parti utilizzano lo schema dell’atto di compravendita per mascherare una donazione di fatto, e dunque senza il passaggio del bene dal venditore all’acquirente dietro il pagamento di un certo prezzo.
La lesione della legittima, invece, è un atto che impedisce agli eredi di ricevere la loro parte di eredità (detta “legittima” o “quota riservata”) come prevede la legge. In questi casi, i legittimari (coniuge, figli e ascendenti) patiscono un danno e possono far valere in giudizio i cosiddetti “diritti di riserva”. Se la compravendita della casa tra figlio e genitori è fasulla, state pur certi che prima o poi qualche parente si farà sentire.
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