Arrivano i chiarimenti tanto attesi sul bonus gas: ecco chi può richiederlo e come presentare l’apposita domanda
Gli ultimi anni per gli italiani non sono stati affatto semplici dal punto di vista economico e sociale. Prima la pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio non solo il reparto della sanità ma anche l’economia a causa dei lockdown. Successivamente la guerra tra Russia ed Ucraina ha fatto aumentare il prezzo delle materie prime.
In particolare la Russia ha tagliato le forniture di gas all’Europa, come risposta alle sanzioni emanate dal vecchio continente come punizione per aver iniziato la guerra. La conseguenza più tangibile di queste azioni è stato l‘aumento delle utenze domestiche di gas ed elettricità. Fortunatamente, però, il governo Draghi prima e quello Meloni poi non sono stati a guardare.
Sia il governo Draghi che quello Meloni hanno infatti messo in campo vari bonus per aiutare le famiglie italiane più indigenti a fronteggiare i vari aumenti. Tra questi aiuti figurano sicuramente i bonus sociali. Inoltre, alcune Regioni, di propria iniziativa, hanno approvato ulteriori aiuti alle famiglie che risiedono nel loro territorio.
É questo il caso della Regione Basilicata che ha approvato il nuovo disciplinare del bonus gas. Tra le principali novità c’è il conguaglio, tanto atteso, che sarà erogato nei prossimi quattro mesi. Approvato anche il ricalcolo del bonus in caso di cambio di compagnia, il recupero del bonus se le società di vendita hanno iniziato tardivamente l’invio dei flussi e anche la comprensione dell’IVA nel beneficio per i lucani.
La Giunta Regionale lucana, come riferisce in una nota il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, ha in programma anche nuove delibere su questo fronte: ci sarà una nuova percentuale di risparmio energetico, che sarà abbassata rispetto alla prima indicazione. Dopo il gas, toccherà all’acqua e in futuro all’energia elettrica.
Il bonus gas della Regione Basilicata prevede che le società di vendita siano tenute, nel periodo intercorrente tra il 01/11/2023 e il 31/03/2024, e nello stesso periodo negli anni successivi, ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per l’anno termico di riferimento (2022/2023). Se l’utente ha cambiato società nell’anno termico di riferimento, la società uscente è tenuta ad eseguire un conguaglio del bonus tra il consumo stimato e l’effettivo del proprio periodo di competenza e a contabilizzarlo in una fattura.
Inoltre le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per ciascun anno termico, in primis per l’anno termico 2022/2023 nel periodo intercorrente tra il 01/04/2024 e 31/08/2024 solo per i beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 per i quali il valore del Consumo Mensile di cui all’art. 7 del Disciplinare è superiore al consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo e ad inserirlo nella prima fatturazione utile secondo la normale periodicità di fatturazione di ogni singolo cliente.
Infine gli utenti che hanno ripresentato entro il 30/11/2023 una domanda che fino al 31.12.2022 riportava il semaforo rosso avranno diritto al contributo per i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda a decorrere dal 01 ottobre 2022.
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