Attenzione alla nuova raffica di cartelle esattoriali in arrivo, l’invio è possibile anche in una nuova modalità. Cosa sapere e come comportarsi.
È un periodo nel quale bisogna prestare molta attenzione alle comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate. Infatti ci troviamo nella fase della cosiddetta rottamazione quater e questo prevede l’invio di numerose cartelle esattoriali, con la possibilità di spedirle al contribuente non solo nel classico formato cartaceo ma anche in un’altra modalità, come previsto nella bozza dello schema di decreto legislativo riguardante controlli e accertamenti.
Vediamo dunque come sia le notifiche fiscali che le contestazioni e le cartelle esattoriali potranno essere spedite. Come previsto nella bozza, l’invio sarà possibile anche in un’altra specifica modalità. Peraltro qualora la pec dovesse risultare piena e quindi impossibilitata a ricevere ulteriori file, è previsto anche un secondo invio.
Cartelle esattoriali, nuove regole: attenzione a come potranno essere spedite
Entrando nel merito, la ricezione potrebbe avvenire anche sul domicilio digitale, in attuazione di una parte della delega fiscale relativa a controlli e accertamenti. Qualora, nello specifico, gli atti siano destinati a persone fisiche e professionisti oltre che ad altri enti di diritto privato, verranno recapitati all’indirizzo professionale che risulta dall’Indice oppure al domicilio digitale presente.
L’Amministrazione avrà dunque la facoltà di consultare telematicamente tali informazioni allo scopo di estrarre gli indirizzi. Qualora si tratti di atti, provvedimenti e avvisi che devono essere notificati per legge, verrà effettuato un secondo tentativo sette giorni dopo il primo invio, qualora il domicilio digitale risulti pieno. Se anche in questo caso non andare a buon fine l’invio a causa della cartella satura o del fatto che l’indirizzo non risulti attivo o valido entreranno in gioco le precedenti disposizioni legate alla notificazione.
La norma contiene anche ulteriori informazioni legate al rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. A tal proposito si legge che per i notificatori l’invio si intende ‘perfezionato’ solo nel caso in cui il gestore della casella PEC o del servizio di recapito certificato qualificato trasmetta un’apposita ricevuta di avvenuta accettazione.
Il tutto con l’attestazione temporale che di fatto conferma l’avvenuta spedizione del messaggio. Per quanto riguarda il destinatario invece, la notificazione risulta perfezionata “alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta” trasmessa all’ufficio dal gestore della casella di porta elettronica certificata oppure del servizio di recapito elettronico.