Attenzione all’ex bonus Renzi erogato: in quali casi lo si potrebbe dover restituire? Facciamo chiarezza.
Oggi è conosciuto da tutti come ‘ex bonus Renzi’ perché affonda le radici nelle decisioni prese dal governo da lui guidato ma in seguito modificato con nuovi requisiti di accesso. Stiamo parlando del trattamento integrativo riconosciuto automaticamente in busta paga a tutti i lavoratori dipendenti il cui reddito annuo non superi i 15mila euro.
Oppure compreso, solo qualora la detrazione spettante risulti essere maggiore dell’imposta dovuta, anche a quelli compresi tra 15mila e 28mila. In questo secondo caso ciò avviene nel limite di 1.200 euro l’anno, ma verrà determinato nella misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
Ex bonus Renzi in busta paga, quando si rischia di dover restituire il trattamento integrativo?
Pur arrivando sulla busta paga occorre però valutare con attenzione il fatto che si abbia pieno diritto a riceverlo perché, in caso contrario, si rischierebbe di doverlo restituire; una condizione spiacevole, soprattutto nel caso in cui sia già stato speso. Pertanto è necessario, a tal proposito, sapere quali altri redditi possano pesare sul calcolo del diritto a ottenerlo e, dunque, per capire se lo si possa effettivamente ricevere.
Nel 2023 il trattamento integrativo ammonta a 100 euro mensili in più aggiunti allo stipendio come previsto dal DL 3 del 2020 e ha l’obiettivo di andare a ridurre la pressione fiscale a carico del lavoratore. La legge 234 del 30 dicembre 2021 ha modificato i requisiti per ottenerlo: quello che può costituire una problematica è riuscire a capire nel dettaglio quale sia effettivamente il proprio reddito complessivo.
Per determinare l’imposta lorda, anzitutto, sono esclusi dal conteggio sia i redditi da pensione di ogni genere che i compensi dei soci lavoratori delle cooperative; ancora, le remunerazioni dei sacerdoti, i redditi da pensioni complementari ed i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Tutti gli altri redditi esclusi sono riportati nell’articolo 49 del Tuir, comma 2 lettera a) e anche nell’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l). Tutti gli altri redditi invece concorreranno a formare il reddito complessivo che, qualora non vada a superare i 15mila euro, permetterà di ricevere il trattamento integrativo. Ricordiamo che esso non concorre alla formazione del reddito e nell’anno 2020 ammontava a 600 euro poi saliti a 1200 euro dal 2021.