Dal 2024 si deve pagare l’assicurazione auto obbligatoria anche quando il veicolo non viene usato. Ecco la procedura per sospenderla.
Con l’introduzione del Decreto Legislativo 184/2023 in vigore dal 23 dicembre 2023 ora l’assicurazione Rc-auto obbligatoria deve essere pagata anche per i veicoli fermi. Anche qualora il veicolo venga lasciato in un parcheggio privato senza possibilità di accesso agli esterni l’assicurazione deve essere pagata. Ecco come evitarlo.
Partendo dal principio, l’assicurazione Rc-auto è uno dei requisiti obbligatori per poter circolare sulle strade pubbliche con un mezzo a motore. Che questo sia un’automobile o una moto, per portarlo portare in giro e guidare, il proprietario del mezzo deve assicurare il proprio veicolo con una polizza Rc-auto che deve essere esposta qualora richiesta ad un controllo delle autorità.
Fino a 2 settimane fa l’obbligatorietà dell’assicurazione valeva soltanto per un veicolo che viene guidato in strada. Se si utilizza quel veicolo su strade pubbliche quest’ultimo deve essere assicurato, ma la stessa cosa non valeva per i veicoli fermi. Se, ad esempio, una persona ha un veicolo che non utilizza e viene tenuto fermo in un garage o in un parcheggio privato, questo non ha necessità di essere assicurato. Questo vale a maggior ragione per auto vecchie e rotte, che in ogni caso non potrebbero essere usate. Con il Decreto Legislativo del 23 dicembre scorso non è più così.
Assicurazione auto obbligatoria, come fare per non pagarla
Fortunatamente per tutti i possessori di un veicolo a motore, esiste una possibilità per evitare di pagare la polizza assicurativa su un veicolo fermo in garage. La cosa importante in questo caso è avere tutta la documentazione necessaria e rispettare degli importanti limiti di tempo. La procedura della sospensione della polizza Rc-auto a richiesta del responsabile del veicolo è contenuta nell’articolo 122-bis, comma 2, del Codice delle Assicurazioni.
La sospensione prevede che il responsabile del veicolo non lo utilizzi per tutta la durata della sospensione della polizza. Qualora si metta in moto il veicolo soggetto a sospensione della polizza durante il periodo di sospensione si potrebbe andare incontro a delle sanzioni di carattere amministrativo aumentate del 50% rispetto a quelle dell’articolo 193 del Codice della Strada riferenti alla circolazione senza assicurazione.
La richiesta di sospensione dell’assicurazione richiede una formale comunicazione alla compagnia assicurativa. Questa può sospendere la polizza assicurativa e relativamente il pagamento della stessa con una comunicazione formale. La sospensione della polizza non può durare oltre il limite di tempo di 10 mesi ogni anno che possono essere goduti anche in modo non continuativo. Qualora richiesta per una durata di tempo più breve la sospensione può essere prorogata fino all’esaurimento dei 10 mesi di tempo.
La ripresa della copertura assicurativa avviene automaticamente al termine del periodo di sospensione, prevenendo così che il premio copra un rischio superiore all’orizzonte temporale inizialmente calcolato. Questa possibilità permette a chi ha veicoli fermi che non vengono utilizzati spesso di risparmiare su una spesa che all’atto pratico è completamente inutile.