Chi deve pagare i danni in una casa in affitto? La risposta non è semplice come potrebbe sembrare: tutti i casi e le norme di legge.
Un contratto d’affitto viene stipulato tra un locatore (proprietario di casa) e un conduttore (affittuario), ognuno dei quali ha delle specifiche responsabilità nei confronti dell’altro. In particolare il locatore è tenuto a offrire all’inquilino un’abitazione in buone condizioni, cioè perfettamente abitabile.
L’affittuario da parte sua deve mantenere la casa in buone condizioni e possibilmente nelle esatte condizioni in cui la riceve dal locatore. Se questo non dovesse avvenire naturalmente il locatore dovrà fronteggiare le conseguenze economiche e penali della sua incuria, ma ci sono degli specifici casi in cui l’affittuario non è tenuto a risarcire il locatore.
Quando un conduttore prende in affitto un’abitazione ne diviene responsabile, quindi dovrà rispondere economicamente e legalmente di tutti i danni provocati all’abitazione di cui è affittuario, anche se tali danni non sono stati provocati da lui direttamente ma da persone terze da lui invitate all’interno dell’abitazione.
Nei casi di danneggiamento di una parte strutturale dell’immobile, come ad esempio una parete, l’affittuario sarà tenuto a risarcire il locatore pagando di tasca propria le riparazioni necessarie a ripristinare le condizioni originarie dell’immobile. Nel caso di una casa mobiliata il conduttore dovrà rispondere anche dei danni ai mobili e agli elementi d’arredo che ha trovato in casa al momento dell’affitto.
In entrambi i casi il conduttore ha due scelte: o comunicare immediatamente il danno e accordarsi con il locatore per il risarcimento oppure attendere la fine del contratto d’affitto. In quell’occasione, infatti, il proprietario procederà a un esame delle condizioni generali della casa, quindi avrà l’opportunità di chiedere il risarcimento per eventuali danni che riscontrerà in quell’occasione.
Se dovesse riscontrare dei danni, il padrone di casa avrà diritto a trattenere la caparra versata dal locatario al momento della sottoscrizione del contratto. Se quella cifra non dovesse essere sufficiente a pagare le spese, il proprietario avrà tutto il diritto di chiedere la differenza al locatario.
Va specificato però che ci sono casi in cui il locatario non è tenuto ad alcun risarcimento. Questo si verifica quando i danni derivano da una normale usura della casa e degli arredi presenti all’interno di essa. Quindi, se un locatario spacca il lavandino del bagno a metà utilizzandolo per sedersi, dovrà risarcire il padrone di casa. Se il lavandino presentava una crepa già al momento dell’affitto e infine si spezzerà a seguito di un normale utilizzo, sarà il locatore a dover pagare per un nuovo lavandino.
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