Certificato telematico di gravidanza, l’INPS chiarisce: il documento non è più ‘indispensabile’ poiché la maternità è un diritto inviolabile.
Il congedo di maternità è un periodo speciale in cui le lavoratrici incinte possono astenersi dal lavoro per prepararsi all’arrivo del bambino. Come noto, le donne in gravidanza con contratto subordinato hanno diritto a questo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto. Il congedo può durare fino a cinque mesi, iniziando normalmente due mesi prima della data presunta del parto. Tuttavia, in alcune situazioni, come gravidanze a rischio, il periodo di astensione può iniziare anche prima.
Prendendo il caso dell’astensione obbligatoria, il certificato di maternità è un documento cruciale per le lavoratrici in gravidanza, garantendo l’accesso all’indennità durante il periodo di astensione. Tuttavia, può capitare che per qualsiasi incombenza, questo documento non venga trasmesso in maniera corretta e nelle modalità stabilite. Cosa fare in questo caso? L’INPS chiarisce ogni dubbio al riguardo.
Secondo il messaggio interno dell’INPS del 22 gennaio 2024 (numero 287), il certificato telematico di gravidanza deve essere inviato obbligatoriamente ai fini del congedo, e spetta al medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) procedere con l’invio. Tuttavia, a seguito di alcune incombenze, le nuove istruzioni dell’INPS riguardo al certificato telematico di gravidanza sottolineano che il congedo di maternità obbligatorio, della durata di 5 mesi, è un diritto “indisponibile”. Ciò significa che l’INPS non può in alcun modo ridurre questo periodo anche in caso di mancato invio del certificato medico digitale nei tempi previsti.
Se, dunque, la lavoratrice presenta la domanda di congedo di maternità senza l’invio telematico del certificato di gravidanza, l’INPS prevede che il certificato possa essere richiesto successivamente, ma prima della nascita del bambino. Tuttavia, dopo la data del parto, la procedura telematica non consente più al medico di inserire il certificato. Nonostante ciò, in caso di mancato invio del certificato telematico, l’INPS offre alcune soluzioni.
Se è stato inviato un certificato di gravidanza cartaceo, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato. Se invece non è stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma è stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con un provvedimento della ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso. Infine, in assenza totale della documentazione, il periodo di congedo di maternità sarà calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto. Questo, tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.
Il Tribunale di Milano ha recentemente evidenziato che, nonostante la mancanza del certificato telematico in forma digitale, il diritto al congedo di maternità rimane indubbio. La Corte ha infatti respinto il ricorso dell’INPS, sottolineando che la consegna tardiva del certificato medico non può influire in alcun modo sull’indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di 5 mesi.
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