Con il congedo straordinario si ha diritto allo stipendio, ma ci sono degli errori che potrebbero metterlo a rischio. Ecco quali.
I lavoratori dipendenti che prestano assistenza a un familiare disabile grave hanno diritto al cd. congedo straordinario, ossia un periodo di assenza retribuita dal lavoro, della durata massima di due anni. L’agevolazione ha lo scopo di consentire il corretto bilanciamento tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e le esigenze di cura e assistenza che hanno i soggetti fragili. Per tutta la durata dell’agevolazione, dunque, i beneficiari hanno diritto non solo al mantenimento del posto di lavoro ma anche all’erogazione di un’indennità che viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e che viene, poi, recuperata al momento dei versamenti dei contributi tramite Modello F24.
Poiché l’indennità è pari all’ultimo stipendio percepito prima del congedo, eventuali errori in busta paga potrebbero negativamente ripercuotersi sulla fruizione della prestazione. Analizziamo nel dettaglio tali problematiche.
Il Decreto Legislativo n. 151/2001, all’art. 42, comma 5-ter, stabilisce che l’indennità versata durante il congedo straordinario può avere un importo massimo, per l’anno corrente, di 56.586 euro. La somma è rivalutata annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Chi elabora il cedolino, dunque, deve prestare massima attenzione a non attribuire in busta paga una cifra superiore a tale soglia. Per questo motivo, è necessario controllare periodicamente l’ammontare dell’indennità.
Un altro pericoloso errore riguarda la garanzia della maturazione intera di alcuni ratei che, per legge, non dovrebbero maturare durante il periodo di congedo straordinario. In particolare, non maturano le ferie, la tredicesima mensilità e il TFR.
Bisogna, infine, fare molta attenzione alle voci da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità. Al riguardo l’INPS, con la Circolare n. 32 del 6 marzo 2012, ha specificato che la prestazione si determina sulle soli voci fisse e continuative dell’ultimo stipendio percepito prima dell’assenza. Sono, dunque, esclusi tutti gli emolumenti variabili.
Sul punto è intervenuto l’Istituto di Previdenza che, con il Messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, ha chiarito che tra le voci fisse e continuative dello stipendio vanno ricomprese anche la tredicesima mensilità e le altre mensilità aggiuntive (ad esempio le gratifiche o i premi).
Di conseguenza, per evitare problemi nella determinazione dell’importo dell’indennità erogata durante il congedo straordinario, bisogna stare attenti a includere tra le voci fisse e continuative dell’ultima busta paga riconosciuta anche il rateo di tredicesima, le ulteriori mensilità aggiuntive, le indennità, i premi e le gratifiche.
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